Trasporto ferroviario
Trasporto ferroviario, in vigore il decreto sui diritti dei passeggeri.
Ritardi, coincidenze perse, soppressione dei treni, responsabilità sui bagagli, obblighi informativi ai passeggeri: entrerà in vigore il prossimo 21 maggio il decreto legislativo (17 aprile 2014, n. 70 – regolamento CE n. 1371/07) che disciplina le sanzioni sulle violazioni dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
L’Organismo di controllo è l’Autorità di regolazione dei trasporti che è chiamata a vigilare sulla corretta applicazione del regolamento comunitario e responsabile delle sanzioni previste. L’Autorità può acquisire dalle imprese ferroviarie, dal gestore dell’infrastruttura o da qualsiasi altro soggetto, informazioni e documentazione, può eseguire verifiche e ispezioni presso le imprese ferroviarie o il gestore dell’infrastruttura, e riferisce al Parlamento dell’attività svolta.
Il decreto stabilisce che “ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo all’impresa ferroviaria, trascorsi trenta giorni dalla presentazione può presentare un reclamo all’Organismo di controllo per presunte infrazioni al regolamento anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione”. L’Organismo di controllo istruisce e valuta i reclami pervenuti ai fini dell’accertamento dell’infrazione.
L’Autorità dei trasporti determina l’importo delle sanzioni. “Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate nel bilancio dello Stato per la successiva assegnazione in un fondo istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori del settore dei trasporti.
Quali le sanzioni previste?
Per l’inosservanza dell’obbligo riguardante il trasporto delle biciclette a bordo treno, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione da 200 a 1.000 euro. Per l’inosservanza degli obblighi informativi relativi al viaggio, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Se le imprese ferroviarie non vogliono vendere i biglietti a bordo treno, devono darne comunicazione all’Autorità dei trasporti e rendere pubblica tale decisione. Mentre, stabilisce il decreto legislativo, qualora anche solo temporaneamente non sia disponibile nella stazione di partenza o in prossimità della stessa alcuna modalità di vendita dei biglietti e l’acquisto riguardi un servizio ricompreso nell’ambito di un contratto di servizio pubblico, il biglietto è rilasciato a bordo treno senza alcun sovrapprezzo.
In caso d’inosservanza del divieto di applicare detto sovrapprezzo, l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
Per quanto riguarda la responsabilità delle imprese ferroviarie sui bagagli, in caso d’inosservanza dell’obbligo di copertura assicurativa minima sono previste sanzioni da 50.000 euro a 150.000 euro.
Per ritardi, coincidenze perse e soppressioni il decreto stabilisce che l’impresa ferroviaria dia ai passeggeri le informazioni sui modi di indennizzo e risarcimento per ritardi, perdite di coincidenze o soppressione dei treni: se questi obblighi non sono rispettati, per ogni singolo caso l’impresa ferroviaria è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.
Sono previste sanzioni da 2.000 a 10.000 euro per ogni singolo evento per il quale l’impresa ferroviaria sia responsabile di mancata assistenza al viaggiatore in caso di ritardo o interruzione del viaggio e di mancato rispetto dell’obbligo di fornire servizi di trasporto alternativo.
Il decreto disciplina inoltre le sanzioni per la violazione degli obblighi riguardanti i diritti delle persone con disabilità, degli obblighi su sicurezza, reclami e qualità del servizio e degli obblighi informativi sui diritti dei passeggeri.