S.I.Mo.I.Tel: È ATTIVO IL REGISTRO CATTIVI PAGATORI DELLA TELEFONIA
È attiva da qualche settimana una nuova banca dati dedicata alle morosità intenzionali della clientela delle telecomunicazioni.
Si tratta di S.I.Mo.I.Tel., acronimo per Sistema Informativo sulle Morosità Intenzionali nel settore Telefonico, strumento previsto da un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2015 ed entrato in funzione con l’apertura, il 18 marzo scorso, del sito www.simoitel.it.
La banca dati è nata con lo scopo di contrastare la morosità intenzionale subìta dagli operatori telefonici a causa del “turismo telefonico”, ovvero da parte di coloro che adottano la strategia di passare da un gestore all’altro quando si trovano in una situazione di insoluto, e riguarda i servizi di telefonia fissa e mobile postpagata nonché la cessione di terminali telefonici e prodotti ad alto valore tecnologico.
Attraverso S.I.Mo.I.Tel. i gestori intendono scoraggiare tale comportamento mettendo a sistema e condividendo le informazioni sulla solvibilità “telefonica” dell’utente, in modo da porre l’operatore del caso, nella fase di stipula di un nuovo contratto, a conoscenza di pregresse morosità intenzionali del potenziale nuovo cliente.
Il fornitore e gestore della piattaforma tecnologica del S.I.Mo.I.Tel. è CRIF ed il sistema è aperto a tutti gli operatori che vogliano farne parte: è indubbio che la partecipazione sarà diffusa e d’altra parte comprende già oggi i principali operatori del settore.
Fondamentale, visto lo scopo del sistema, è la precisione delle iscrizioni, nonché l’equilibrio che dovrà essere garantito tra l’interesse dei partecipanti e la tutela dei dati dei consumatori; al fine di assicurare un risultato corretto ed equilibrato è innanzitutto previsto, prima dell’eventuale iscrizione, un rigoroso procedimento composto di avvisi ed informative sul trattamento dei dati personali.
Il preavviso, in particolare, deve essere fornito dall’operatore al cliente con comunicazione scritta tracciabile, precedente di almeno trenta giorni l’iscrizione al sistema; questa, infine, non potrà avvenire se durante quei trenta giorni viene a mancare anche uno solo dei requisiti che identificano la morosità intenzionale.
Tali requisiti sono integrati, oltre che dal suddetto preavviso, dalle seguenti condizioni: importo insoluto complessivo superiore a Euro 150, assenza di altri rapporti contrattuali postpagati con lo stesso operatore, presenza di fatture non pagate o insorgenza di morosità nei primi sei mesi di contratto ed infine assenza di reclami, rateizzazioni, piani di rientro, conciliazioni, e simili.
Perché l’iscrizione possa avvenire, i suddetti requisiti devono verificarsi, dopo almeno tre mesi dalla cessazione di un contratto, in modo cumulativo.
Al di là delle garanzie procedurali e informative, la tutela dell’interessato passa per l’esercizio del diritto di accesso agli atti, di rettifica e di cancellazione dei dati. La cancellazione dei dati deve avvenire entro sette giorni lavorativi dall’invio all’operatore della comunicazione che prova l’avvenuto pagamento o comunque il venir meno di una delle condizioni d’iscrizione: è il caso, per esempio, dell’invio di un reclamo; la conservazione dei dati, altrimenti, può protrarsi per un periodo massimo di trentasei mesi dalla data del recesso contrattuale.
Al fine di garantire la più ampia conoscenza di S.I.Mo.I.Tel e delle modalità di esercizio dei propri diritti da parte degli interessati, i gestori sono tenuti a predisporre, nei rispettivi siti web, sezioni appositamente dedicate ad illustrare il sistema e a fornire le relative informative sul trattamento dei dati: l’adempimento di questo e degli altri obblighi posti in capo agli operatori dovrebbe essere assicurato, oltre che dall’attribuzione della competenza gestionale ad un’entità terza, CRIF, anche da forme di autoregolamentazione condivise tra i partecipanti al sistema