Ritorno alla fatturazione mensile e diritti degli utenti
TLC: ritorno alla fatturazione mensile e diritti degli utenti
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017 dal Testo del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie” hanno iniziato a decorrere i 120 giorni previsti per il ritorno alla cadenza di rinnovo delle offerte e delle fatturazioni dei servizi di telefonia e tv a pagamento su base mensile o di multipli di mese (ricordiamo che sono esclusi da tale obbligo le offerte promozionali a carattere temporale di natura inferiore a un mese e non rinnovabile).
Entro quindi aprile 2018 tutti gli operatori di telefonia fissa e tv a pagamento dovranno ritornare al ciclo di fatturazione mensile e, nel caso in cui tale adeguamento avvenisse oltre il termine previsto, riconoscere un indennizzo forfettario ad ogni singolo utente di € 50,00, maggiorato di € 1 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Inoltre, così come stabilito dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con delibere del dicembre 2017, le principali compagnie di telefonia e tv a pagamento dovranno provvedere, all’interno del primo conto con cadenza mensile, a stornare gli importi corrispondenti al corrispettivo per il numero di giorni che, a partire dalla data di avvenuta variazione alle 28 giorni, non sono stati fruiti dagli utenti in termini di erogazione del servizio a causa del disallineamento fra ciclo di fatturazione quadrisettimanale e ciclo di fatturazione mensile. Di tale storno nella prima fattura emessa con cadenza mensile l’operatore è tenuto darne comunicazione con adeguato risalto.
Ricordiamo infine che, così come previsto dal decreto legge 7/2007, a tutela dei consumatori è previsto che:
I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni. In ogni caso, le spese relative al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell’offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica
Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell’attivazione o dell’adesione al contratto. In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche
Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta
È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell’eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l’utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all’attivazione di tale tipologia di servizi.