Chi non possiede la televisione, deve chiedere l’esenzione quanto prima come ogni anno, anche per il 2021!
Come è noto, il canone televisivo deve essere corrisposto da chiunque possieda un apparecchio televisivo e si paga una volta per tutto l’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. Per “famiglia anagrafica”, come indica l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito, si intende un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Anche chi risiede all’estero deve pagare il canone se detiene, in un’abitazione in Italia, un apparecchio televisivo.
Il canone viene addebitato direttamente nella bolletta dal proprio gestore di fornitura elettrica. Dal 2016, infatti, è stata introdotta la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale. L’importo del canone anche per il 2021 è pari a 90 euro l’anno, e sarà suddiviso su 10 mesi; nel caso di una fattura a cadenza bimestrale, l’importo corrisponderà a 18 euro. La tassa può essere versata anche tramite il modello F24, se nessun componente della famiglia è titolare di un contratto elettrico, oppure mediante un addebito sulla pensione.
Chi non detiene un apparecchio televisivo, e pertanto vuole – giustamente – essere esonerato dal pagamento del canone, lo deve comunicare all’Agenzia delle Entrate ogni anno. L’Agenzia delle Entrate accetta tutte le dichiarazioni di non detenzione, pervenute entro il 31 gennaio di ciascun anno (così le dichiarazioni giunte entro il 31/01/2021 saranno valide per l’anno 2021), ma siccome le aziende fornitrici addebitano la prima rata del canone già con la bolletta di gennaio, il consiglio è quello di anticipare i tempi per evitare l’addebito in fattura, che andrebbe chiaramente a complicare il tutto.
Il modo più semplice è compilare la dichiarazione tramite i servizi telematici sul sito dell’Agenzia delle Entrate (https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp). Chi è in possesso dello SPID può presentare la propria dichiarazione di non detenzione TV con pochi click.
In alternativa è possibile scaricare il modulo cartaceo dal sito http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Canone+TV/Modelli+e+istruzioni+canone+TV/?page=schedeagevolazioni, compilarlo, allegare copia di un documento d’identità ed inviarlo:
con raccomandata a plico (senza busta) all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino
con una e-mail di posta elettronica certificata PEC all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it
Infine, la dichiarazione può essere presentata anche tramite un intermediario autorizzato (commercialista, centro di assistenza fiscale CAF). Informatevi prima se l’intermediario richieda un compenso per la prestazione.
Un ulteriore esenzione dal canone è prevista per gli anziani che hanno compiuto 75 anni al 31 gennaio 2021, che hanno un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio. In questo caso, si può presentare una dichiarazione sostitutiva con cui si attesta il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV. Ricordiamo che questa agevolazione è possibile se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia in luogo diverso da quello di residenza. Attenzione! A differenza di quanto accade per la dichiarazione sostitutiva prevista per chi non possiede un apparecchio televisivo, nel caso della dichiarazione per l’esenzione degli anziani, se è già stata presentata negli anni precedenti e le condizioni di esenzione permangono, essi possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti che si trova nella sezione II del modello che trovate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2302621/TV_esenzione_75_mod.pdf/b8298e2b-55df-8f5e-c79a-510745506e9e. Le modalità di invio sono le stesse indicate qui sopra.