Pellice Tossiche: Bloccate le vendite di D&g,Blu Marine Baby e Wool Rich.
Aveva sollevato un polverone la campagna della LAV “Toxic Fur 2 “che lo scorso dicembre ha denunciato la presenza di sostanze chimiche potenzialmente tossiche in capi di abbigliamento dei bambini. Ieri il Ministro della salute ha imposto il blocco della vendita dei capì di abbigliamento analizzati dalla LAV perché potenzialmente dannosi!
La Lav, che non è nuova a iniziative di questo genere, ha sottoposto ad analisi di laboratorio alcune tipologie di cappotti per bambini molto piccoli, (tra i 24 e i 36 mesi). Oggetto dei test, in particolare, sono stati i colli di pelliccia animale, che spesso vengono lavorati con sostanze chimiche non utilizzate in Europa, in quanto dannose per la salute.
Purtroppo è noto: moltissime case di abbigliamento italiane commissionano oggi la produzione dei loro capi di abbigliamento o di parti di essi nei paesi del Sud Est asiatico, dove la manodopera è a più a basso costo. In questi stessi paesi, però, la legislazione in fatto di sostanze chimiche e di tutela nei confronti dei consumatori è molto meno rigida, e capita spesso che molti fornitori utilizzino agenti chimici dannosi.
Capita spesso anche che queste sostanze passino inosservate i controlli interni aziendali e quelli alle frontiere. Perché i controlli sono a “campione”, le sostanze sono presenti in basse quantità, o perché il loro utilizzo non è regolato da alcuna norma europea, in quanto da noi non vengono utilizzate.
Ed è questo il caso dei tre cappottini risultati positivi ai test condotti dalla Lav con un prezzo al dettaglio che va dai 369 euro del Woolrich ai 945 del D&G! (Per qualcuno la crisi non esiste).
Il ministero: “Vendite bloccate fino a nuove verifiche”
Il Ministero della Salute ha notificato a queste aziende il blocco della vendita dei baby capi con pelliccia animale oggetto dell’investigazione della LAV, disponendo: “per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, ai sensi dell’articolo 107 comma 2 letto d) n.1 del Decreto Legislativo 206/2005 detto Codice del Consumo, il divieto per gli importatori/distributori di fornire, proporre la fornitura o di esporre nella rete di vendita gli articoli coinvolti”.