TAR LAZIO E MODEM LIBERO.

Con una nuova sentenza il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato da TIM e Wind Tre e confermato nuovamente la delibera 348/18/CONS emanata dall’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), meglio conosciuta come delibera del “modem libero”, che sanciva la possibilità per l’utente finale di poter utilizzare un modem di propria scelta, diverso da quello eventualmente fornito dall’operatore.

Gli utenti hanno diritto non solo a potere utilizzare un modem differente rispetto a quello fornito dall’operatore ma anche restituirlo senza pagare le rate residue.

La delibera di Agcom che spiana la strada al modem libero in Italia è la 348/18/CONS, con la quale il nostro Paese si uniforma alla direttiva europea n. 2015/2120, emanata nel 2016.

Il Regolamento Ue dice che nel vendere l’allaccio a internet le compagnie telefoniche non devono fornire obbligatoriamente anche il modem (in acquisto o in noleggio), ma devono lasciare che questa scelta spetti al consumatore.

Gli utenti finali,spiega chiaramente il Regolamento, hanno il diritto ad utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta (modem o router, ndr), indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a internet.

Ciò significa che i consumatori nel momento in cui optano per una tariffa proposta da una compagnia telefonica, non hanno l’obbligo di comprare o prendere in comodato d’uso il modem proposto dall’operatore, ma possono decidere di comprarlo autonomamente andando, ad esempio, in un negozio di fiducia.

Con la delibera 348/18/CONS l’Agcom conferma questo diritto degli utenti, specificando che qualora dovessero fare questa scelta ovviamente spetterebbero a loro i costi di installazione e manutenzione del modem. Ora dunque gli utenti che abbiano sottoscritto un contratto recentemente o attivo da più di un anno in cui sia anche previsto il pagamento del modem, potranno decidere di chiedere il passaggio a un contratto senza modem incluso, mentre gli operatori saranno tenuti a presentare una proposta di contratto che, appunto, non preveda il modem.

A questo punto gli utenti potranno scegliere se accettarla o meno, esercitando, nel secondo caso, un diritto di recesso che gli consentirà di passare a un altro operatore senza dover pagare alcuna penale.

Sarà compito dell’utente restituire eventualmente il modem di proprietà dell’operatore, senza l’obbligo di pagare le rate residue, rate che quasi sempre sono di 5 euro per una durata di 48 mesi.

È bene però precisare che il TAR del Lazio ha annullato la parte della delibera di AGCOM che prevedeva la possibilità, per chi avesse ricevuto il modem in comodato d’uso gratuito, di poterlo tenere con sé al termine del contratto o in caso di cambio operatore.

La sentenza del TAR rappresenta dunque una vittoria per i consumatori, ma non per tutti. Non è chiaro infatti cosa ne sarà delle rate che sono state comunque pagate dopo la delibera emessa dall’AGCOM ma non rispettata dagli operatori.

Questi ultimi, infine, potrebbero ancora presentare ricorso al Consiglio di Stato, per cui a due anni di distanza dalla delibera dell’AGCOM sull’argomento, ancora non è possibile scrivere definitivamente la parola fine.