Come funziona la prescrizione biennale dei consumi di luce, gas e acqua?
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la Delibera n. 97/2018/R/com , ha dato applicazione a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio del 2018 (L. n. 205/2017) in tema di riduzione da 5 a 2 anni del periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica, gas e acqua.
Bollette dell’energia elettrica: a partire dal 1° marzo 2018, senza effetto retroattivo. Ciò significa che tutte le fatture anteriori a tale data continuano a prescriversi dopo cinque anni (quindi una bolletta di dicembre 2017 si prescrive dopo il dicembre 2022); invece le fatture posteriori al 1° marzo 2018 si prescrivono dopo due anni.
Bollette del gas: a partire dal 1° gennaio 2019, con la conseguenza che le bollette scadute prima di tale termine continuano a prescriversi dopo cinque anni.
Bollette dell’acqua: a partire dal 1° gennaio 2020. Le bollette precedenti a tale data si prescrivono in cinque anni mentre quelle successive dopo un biennio.
La prescrizione biennale ha effetto nei confronti di consumatori e di microimprese (cioè le aziende con meno di 10 dipendenti oppure con un bilancio annuo al di sotto dei 2 milioni di Euro), ma, per gas ed elettricità, si applica anche ai rapporti tra venditori e distributori. Per le altre utenze, diverse da quelle prese in considerazione dalla norma, resta invariata la prescrizione quinquennale.
Il venditore è tenuto ad informare l’utente, contestualmente all’emissione della bolletta stessa e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento, in modo completo e trasparente, della possibilità di eccepire la prescrizione. Inoltre, nel caso di ritardo del venditore nel fatturare i conguagli per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore e qualora l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest’ultimo, e avrà inoltre diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il procedimento dinanzi all’AGCM si concluda con l’accertamento di una violazione.
I termini di prescrizione delle bollette di luce, gas e acqua si calcolano seguendo il comune calendario. Il giorno in cui si inizia a calcolare il termine di prescrizione è quello successivo alla data di scadenza della bolletta. Il giorno finale si considera nel calcolo. Se il termine di prescrizione scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.