Stop alla produzione di monetine da 1 e 2 centesimi.

Nuove regole a seguito dello stop alla produzione di monetine da 1 e 2 centesimi

Per evitare possibili disguidi e incomprensioni su scontrini che riportano arrotondamenti da 1 centesimo sino a 5 centesimi portiamo questo esempio come traccia di possibile percorso:

La a signora Laura aveva effettuato un acquisto in un negozio per un importo di 1,99 euro, pagando la merce in contanti. Sullo scontrino era stata riportata la voce “arrotondamento +/-” di 1 centesimo e la somma da pagare le veniva indicata in 2 euro. Laura chiedeva se tale operazione fosse o meno consentita.

Risposta: l’esercente ha operato correttamente. Dal 1° gennaio 2018, infatti, per motivi legati ai costi, è cessata la produzione di monetine da 1 e 2 centesimi. La norma di riferimento (art. 13-quater del Decreto Legge 24 aprile 2017 n.50) prevede che l’importo totale da pagare debba essere arrotondato per eccesso o per difetto ai 5 centesimi più vicini alla cifra dell’importo. Nel caso descritto quindi il tutto è avvenuto in maniera corretta e legittima.

Importante: l’arrotondamento deve avvenire sull’importo monetario complessivo da pagare. I singoli prezzi dei prodotti, la cui somma dà appunto l’importo totale da pagare, non devono essere arrotondati.

Le monetine da 1 e 2 centesimi non perdono tuttavia la loro validità come mezzo di pagamento e possono continuare ad essere utilizzate.

L’arrotondamento indicato viene applicato anche agli importi che vengono pagati in contanti ad uffici della pubblica amministrazione (oppure che questa, a sua volta, è tenuta a pagare).

L’applicazione dell’arrotondamento avviene solo a condizione che l’intero pagamento avvenga in contanti; per importi pagati tramite carta di credito, bancomat e mobile payment (pagamento attraverso telefono cellulare) non sono previsti arrotondamenti.