Rottamazione cartelle di Equitalia

Rottamazione delle cartelle di Equitalia: si cambia.  C’è più tempo.  il governo varerà nei prossimi giorni un decreto legge per prorogare al 21 aprile l’adesione alla ”definizione agevolata delle cartelle Equitalia”, cioè della cosiddetta rottamazione.

La notizia arriva dal ministero dell’Economia, dopo che l’emendamento al Dl terremoto per spostare i termini di adesione è stato dichiarato inammissibile.
Esaminando i circa 900 emendamenti al testo, la Commissione Ambiente della Camera ha ritenuto la proposta di modifica presentata , non attinente alla materia del provvedimento.
Il decreto ad hoc – spiegano le fonti del ministero – sarà varato nei prossimi giorni e sposta la data di adesione ora fissata al 31 marzo. Viene inoltre ricordato che la rottamazione riguarda anche i ruoli degli altri enti che hanno aderito, pur non avendo affidato la riscossione ad Equitalia.

Fino a fine marzo è possibile richiedere la “rottamazione” delle cartelle esattoriali emesse da Equitalia dal 2000 al 2016. Entro il 31 marzo, infatti, i contribuenti potranno inoltrare il modulo della domanda contenente l’elenco. La definizione agevolata – la cosiddetta “rottamazione” delle cartelle – consente ai contribuenti di ottenere una riduzione delle somme da pagare a Equitalia.

 

Tante le domande che possono nascere ai soggetti interessati, vediamo quali sono le più frequenti.

Le somme che rientrano nella definizione agevolata

In base al decreto legge 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, sono le somme riferite ai carichi affidati per la riscossione a Equitalia tra il 2000 e il 2016. “Chi aderisce deve pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge”. Inoltre, “la definizione agevolata prevede che Equitalia invii ai contribuenti una comunicazione (lettera per posta ordinaria) sulle somme riferite ai carichi affidati alla riscossione nel corso dell’anno 2016 e che alla data del 31 dicembre 2016 non risultino ancora notificate”.

Per aderire bisogna fare una richiesta

Sì, utilizzando il modulo Da1 – Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata (disponibile sul sito e presso tutti gli sportelli Equitalia). La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2017.

Dove si deve presentare la dichiarazione

Il modulo Da1 deve essere consegnato allo sportello o inviato agli indirizzi di posta elettronica (e-mail o pec) riportati nel modulo della dichiarazione.

Rinunciare all’adesione

È possibile, purché la rinuncia venga presentata entro il 31 marzo 2017.

Integrazione della richiesta

E’ sufficiente presentare, sempre entro il 31 marzo, una nuova dichiarazione utilizzando il modulo DA1 e indicare esclusivamente i nuovi carichi che intende definire.

Equitalia può richiedere la definizione agevolata

La legge stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi a cartelle e avvisi interessati dalla definizione agevolata.

Chi ha già un piano di rateizzazione

Deve pagare, relativamente ai piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, le rate con scadenza fino al 31 dicembre 2016. Per chi aderisce alla definizione restano invece sospesi, fino al termine per il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, le scadenze delle rate dell’anno 2017 di tutti i vecchi piani di dilazione già accordati da Equitalia.

Le somme da pagare e le relative scadenze

Entro il 31 maggio 2017 comunicherà l’ammontare complessivo della somma dovuta, la scadenza di eventuali rate, inviando i relativi bollettini di pagamento.

Si paga in un’unica soluzione o anche in più rate

Si può pagare con i bollettini Rav precompilati inviati da Equitalia nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione (da 1 rata fino a un massimo di 5), rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione. In caso di pagamento in un’unica rata, la scadenza è fissata a luglio 2017.

Come e dove si può pagare

Si può pagare con la domiciliazione bancaria (se richiesto nel modello di dichiarazione) oppure in banca, anche con il proprio home banking, agli uffici postali, nei tabaccai, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul sito www.gruppoequitalia.it, con la App Equiclick o direttamente agli sportelli di Equitalia.

Cosa succede se non si paga o si paga in ritardo

Chi non paga anche solo una rata, o lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge e Equitalia riprenderà le attività di riscossione. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Riprendere il versamento dilazionato

In questo caso – ferma restando la perdita dei benefici della definizione agevolata – è possibile riprendere i versamenti sulla base del vecchio piano di dilazione, a condizione che, prima della presentazione della dichiarazione di adesione, non vi sia stata decadenza da tale dilazione. Tuttavia, si ricorda sul sito Equitalia, non è possibile riprendere i versamenti del vecchio piano di dilazione se si paga in misura ridotta o in ritardo una rata successiva alla prima delle somme dovute per la definizione.