Esenzione dal pagamento del canone Rai per anziani over 75
L’Agenzia delle entrate (n.46/E del 20 settembre) ha reso operativa la misura prevista dalla Legge n.244 del 24 dicembre 2007 che prevede l’esenzione dal pagamento del canone Rai per le pensione anziane.
Chi ne ha diritto?
- Persone anziane con più di 75 anni (compiuti entro i termini di pagamento annuali: 31 gennaio e 31 luglio)
- Avere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità (pari a euro 6.713,98). Va riferito all’anno precedente a quello per cui si chiede l’agevolazione.
- Non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, che siano titolari di un reddito proprio.
Per reddito s’intende la somma:
- Del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente; per chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD.
- Dei redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
- Delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
- Dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Viceversa, sono esclusi dal calcolo i seguenti redditi:
- I redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate a invalidi civili);
- Il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
- I trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
- Altri redditi assoggettati a tassazione separata.
Come e quando fare domanda di esenzione?
La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio. Il modulo (dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) può essere scaricato dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate oppure reperito presso gli uffici locali o territoriali della stessa o presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai. La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. – Casella postale 22 10121 – Torino, oppure, consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.