Negoziazione assistita.
Si chiama negoziazione assistita e il suo scopo è quello di snellire le cause civili evitando il ricorso al tribunale, che rimane comunque un’opzione se non si arriva a una soluzione che soddisfa i contendenti. È un accordo tra le parti che, tramite i propri avvocati, stabiliscono un risarcimento danni equo e quell’accordo vale come la sentenza di un giudice.
Vale per gli incidenti stradali senza limiti d’importo e, per le liti fino a un importo massimo di 50 mila euro.
Ecco come funziona. Nel caso di un danno, chi l’ha subito può incaricare un legale perché provveda alla negoziazione. Il legale propone un accordo alla controparte, la quale deve rispondere entro 30 giorni. Se la risposta è positiva, entro i 90 giorni la negoziazione si conclude.
La negoziazione assistita, quindi, non è regolata da istituti già esistenti, come la mediazione, nella quale comunque interviene un giudice-arbitro per sancire quanto stabilito dagli avvocati, né dal ricorso al giudice di pace, cui ci si rivolge per le cause fino a un massimo di 5 mila euro.
La negoziazione, però, non si può utilizzare nelle cause di lavoro, per le quali la procedura rimane invariata e, nemmeno, per le questioni che insorgono tra professionisti e consumatori. Quando invece la questione è legata a un recupero crediti, la negoziazione può essere una strada salvo che, per rientrare della somma di denaro, il creditore non decida di procedere con un decreto ingiuntivo.
Ma rimangono ancora degli ambiti da chiarire.
Il provvedimento che introduce la negoziazione assistita è, infatti, una delle novità contenute nella riforma della giustizia civile del ministro Andrea Orlando. E se, da una parte, si va a formalizzare in modo più preciso quello che, nella pratica, gli avvocati tentavano già di fare, dall’altra gli stessi legali lamentano che non sempre è chiaro quando si può rinunciare alla mediazione obbligatoria preferendo questa via più snella. Per arrivare a chiarire questi dubbi, quindi, c’è solo la via della pratica che, per alcune cause, almeno in fase iniziale, potrebbe contrarre i tempi, ma non meno dei 90 giorni previsti.