Ecobonus, dal 13 gennaio riaprono le prenotazioni per ciclomotori e motocicli.

Riapre per i concessionari la piattaforma ecobonus.mise.gov.it, per prenotare gli incentivi destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli a ridotte emissioni.

 

Nuova possibilità per usufruire dell’Ecobonus, l’incentivo per la mobilità sostenibile. A partire dalle ore 10 di giovedì 13 gennaio 2022 riapre per i concessionari la piattaforma ecobonus.mise.gov.it per prenotare gli incentivi destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli.

Per l’incentivo era stato introdotto dalla legge di bilancio 2021 uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro, pari a 20 milioni per ciascun anno dal 2021 al 2023 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Il contributo, rivolto a coloro che acquistano un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione e 40% per gli acquisti con rottamazione.

Ecobonus per la mobilità sostenibile, come funziona.

Come spiegato sul sito Ecobonus, il processo si compone di 4 fasi:

  • Prenotazione dei contributi. I venditori:

si registrano preventivamente nell’Area Rivenditori;

prenotano i contributi relativi ad ogni singolo veicolo, ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione;

confermano l’operazione entro 180 giorni dalla prenotazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e allegando la documentazione prevista.

  • Corresponsione dei contributi:

Il contributo è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

  • Rimborso al venditore dei contributi:
    Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo.
  • Recupero dell’importo del contributo:
    Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo ricevono dal venditore la documentazione necessaria e poi recuperano l’importo del contributo sotto forma di credito d’imposta.