Si può ottenere dalla banca la liberazione dalla garanzia?

Vari clienti bancari, che avevano sottoscritto in passato garanzie fideiussorie con i propri istituti di credito, ci hanno chiesto se vi siano possibilità di liberarsi dal vincolo sottoscritto avendo avuto notizia di una recente sentenza della Cassazione in tal senso.

La Cassazione con una recente sentenza (n. 13846 del 22.05.2019), ha stabilito che le garanzie bancarie denominate “fideiussioni omnibus” redatte su schema ABI sono nulle, a seguito di un’accertata intesa anti-concorrenziale avvenuta tra gli istituti bancari ancora nel 2003.

Se un/a consumatore/trice ha prestato una garanzia di questo tipo, è possibile che la stessa rientri tra quelle dichiarate nulle.

Si potrà in tal caso provare ad ottenere la liberazione dalla gravosa posizione di garante nei confronti della banca.

La fideiussione omnibus è una garanzia personale che viene richiesta dalla banca a copertura di un finanziamento, concesso di solito per l’accensione di un mutuo per l’acquisto di un immobile oppure erogato per l’esercizio di un’attività d’impresa.

Un terzo si fa quindi garante nei confronti della banca per il debitore principale, spesso un familiare.

Questo tipo di garanzia è molto gravosa per il fideiussore: la particolarità, infatti, è che il garante risponde, per l’eventuale insolvenza del debitore principale, con tutti i propri beni sia presenti che futuri e a tempo sostanzialmente indeterminato.

Inoltre, seppur nei limiti di un massimale predeterminato, il fideiussore risponde anche per tutti i debiti futuri che il soggetto garantito avrà con la banca: chi presta la garanzia può trovarsi quindi poi a non aver nessun controllo sull’esposizione debitoria a cui, suo malgrado, è esposto.

Queste fideiussioni, come spesso avviene per i contratti bancari, sono state sottoscritte mediante l’adesione a moduli già predisposti da parte delle banche. Il modulo più diffuso è redatto sulla base di un modello contrattuale che era stato predisposto dall’ABI (l’Associazione Bancaria Italiana).

La Banca d’Italia tuttavia, già nel 2005, aveva stabilito che alcune clausole, ivi contenute, fossero frutto di un’intesa tra le banche lesiva della concorrenza e che quindi era uno schema illegittimo. Quello che la Cassazione ora ha sancito è che i contratti che contengono queste clausole ritenute invalide sono da considerarsi interamente nulli, per violazione della cd. legge antitrust.

Per far valere la nullità di un contratto di fideiussione omnibus che rientra tra quelli dichiarati invalidi dalla Cassazione è necessario far valutare il proprio contratto da un consulente esperto ed indipendente e se ci sono gli estremi si dovrà indirizzare un reclamo al proprio istituto bancario, a seguito del quale, in caso di negativo o mancato riscontro della Banca entro 30 gg, si potrà eventualmente proporre ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (che, come noto, è un rimedio stragiudiziale a costi ridottissimi), prima di doversi rivolgere ad un Tribunale.

Gli uffici della Federconsumatori sono a disposizione per verificare preventivamente se il proprio caso potrebbe rientrare o meno tra quelli sopra descritti (cioè fideiussione con le caratteristiche di nullità), al fine di valutare gli eventuali passi necessari i da intraprendere.