Sanzioni salate.
Sanzioni salate per chi usa assegni privi della clausola di non trasferibilità
Con l’entrata in vigore della normativa antiriciclaggio (d.lsg.n. 231/2007) è divenuto obbligatorio utilizzare assegni oltre un certo importo aventi clausola di non trasferibilità. Nel dicembre 2011 (dl 201/2011) è stata determinata la soglia fissandola ad € 1.000,00, la medesima soglia utilizzata anche ai giorni nostri. Nonostante sia passato molto tempo dall’introduzione del divieto, seppur le banche già dal 2008 non stampano più carnet di assegni privi della clausola di non trasferibilità, accade purtroppo che ancora oggi vengano utilizzati assegni (vecchi blocchetti) che non riportano tale clausola: se si usano vecchi assegni.
È fatto obbligo di scrivere di proprio pugno “non trasferibile” su ogni assegno di importo superiore ad € 1.000,00; se l’importo è inferiore a € 1.000,00 l’assegno può essere fatto circolare anche senza clausola, purché venga comunque indicato il nominativo del beneficiario.
Risulta fondamentale ricordarsi l’obbligatorietà della clausola, soprattutto se si pensa al regime sanzionatorio previsto per la violazione della norma antiriciclaggio. Il recente d.lgs. n. 90/2017 ha ulteriormente inasprito le sanzioni: dallo scorso 4 luglio 2017 quindi la sanzione prevista per chi utilizza e per chi riceve assegni privi della clausola di non trasferibilità o dell’indicazione del beneficiario, anche se in buona fede, parte da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 50.000,00; solamente per assegni che non eccedono € 250.000,00 è possibile ridurre l’importo da saldare attraverso l’istituto dell’oblazione.
Ad oggi secondo il MEF nessuna sanzione è mai stata ancora irrogata ai sensi della nuova normativa e, a fronte di 1.692 assegni contestati, gli incolpati hanno scelto, in 107 casi, di pagare l’OBLAZIONE che consente di concludere anticipatamente il procedimento sanzionatorio e che va versata entro 60 giorni dalla data di contestazione.
Un assegno trasferibile ovvero privo dell’indicazione del beneficiario è un titolo che, nella sostanza, è assimilabile ad un titolo al portatore ossia pagabile a vista a colui che lo esibisce per l’incasso. Ciò lo rende sostanzialmente equiparabile al contante e quindi sottoposto a limitazioni con finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio e dell’evasione fiscale. Al contrario l’apposizione del nome del beneficiario e l’utilizzo della clausola di Non trasferibilità assicurano la piena tracciabilità della transazione.
La normativa antiriciclaggio impone alle banche e a Poste Italiane il rilascio di carnet di assegni (bancari o postali) muniti della clausola di non trasferibilità (articolo 49 comma 4 d.lgs. 231/2007). È possibile richiedere, per iscritto, alla banca o a Poste Italiane, il rilascio di moduli di assegni in “forma libera”, ossia privi della suddetta clausola di non trasferibilità. Per ogni modulo di assegno richiesto in forma libera è dovuta, da parte del richiedente, un’imposta di bollo di euro 1,50. L’assegno in forma libera può essere emesso, regolarmente compilato mediante l’apposizione del nome del beneficiario, soltanto per importi inferiori a euro 1.000.
Qualora, ancora oggi, si posseggano libretti di assegni rilasciati da banche e Poste Italiane prima del 2008, in “forma libera” e quindi non recanti la stampa della clausola di non trasferibilità, è possibile:
– utilizzare i moduli di assegni del libretto esclusivamente per importi inferiori a 1000 euro, apponendovi il nominativo del beneficiario
– utilizzare i moduli di assegni del libretto per importi pari o superiori a 1.000 euro unicamente previa apposizione, da parte del traente, all’atto di emissione dell’assegno, della dicitura “non trasferibile” e del nominativo del beneficiario.
È importante verificare sempre che gli assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro rechino la clausola di non trasferibilità anche qualora, in qualità di beneficiario, si riceva un assegno bancario o postale.
Il decreto legislativo n. 231/2007, modificato dal decreto legislativo n. 90/2017, ha sganciato la determinazione della sanzione dall’importo trasferito attraverso assegni irregolarmente emessi o girati. Fino a prima del 4 luglio 2017, la normativa prevedeva una sanzione in misura percentuale rispetto all’importo degli assegni irregolari emessi (dall’1 al 40 per cento). Dal 4 luglio 2017 invece, per gli assegni di importo pari o superiore a 1000 euro l’inasprimento delle norme antiriciclaggio ha fissato una sanzione da 3.000 a 50.000 euro con importanti conseguenze anche sull’istituto dell’oblazione, ovvero della somma che è possibile volontariamente pagare per concludere anticipatamente il procedimento senza arrivare alla sanzione, purché entro sessanta giorni dalla data di contestazione e per titoli di importo non superiore 250.000 euro. In particolare l’oblazione – che per legge è sempre pari alla terza parte del massimo della sanzione previsto ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo – nel caso specifico degli assegni irregolari è sempre pari a 6.000 euro. Ciò indipendentemente dall’importo dell’assegno contestato e anche per importi minimi, magari di poco superiori alla soglia consentita dei 1.000 euro. L’Amministrazione non può intervenire nel ridurlo in nessun modo, in quanto il meccanismo dell’oblazione è fissato per legge.
È importante sapere che il pagamento dell’oblazione è solo una delle opzioni possibili. Ricevuta la contestazione, il soggetto incolpato può decidere se pagare l’oblazione ovvero se attendere la conclusione del procedimento sanzionatorio, nel corso del quale potrà fornire le proprie osservazioni con la possibilità anche di ottenere, laddove ne ricorrano gli estremi, un provvedimento di proscioglimento totale ovvero l’irrogazione di una sanzione più bassa dell’oblazione. Inoltre, nel caso in cui al termine del procedimento venga irrogata una sanzione, la nuova disciplina prevede la possibilità, per l’interessato, di chiedere la riduzione di un terzo: la sanzione minima concretamente applicabile, dunque, è pari ad € 2.000. Naturalmente non è possibile conoscere in anticipo se convenga pagare l’oblazione o attendere la conclusione del procedimento, poiché la sanzione irrogata potrà essere inferiore (con un minimo di 2.000 €) o anche molto più elevata dell’importo dell’oblazione (fino a 50.000 €). Inoltre è possibile che, sulla base delle giustificazioni prodotte dall’interessato, non venga emessa alcuna sanzione ma un provvedimento di proscioglimento. Con le precedenti disposizioni (quelle in vigore fino al 3 luglio 2017) l’oblazione era pari al 2 per cento dell’importo e risultava ‘vantaggiosa’: per tale motivo la maggior parte dei procedimenti venivano definiti con l’applicazione di oblazioni irrisorie, cosa che rendeva il sistema sanzionatorio scarsamente dissuasivo per le attività illecite di riciclaggio.
L’Ufficio a cui rivolgersi per le pratiche in corso è l’ufficio della Ragioneria Territoriale dello Stato che ha notificato all’incolpato l’atto di contestazione degli addebiti. L’elenco completo delle Ragionerie territoriali dello Stato e i rispettivi ambiti territoriali individuati per l’applicazione delle sanzioni per violazione delle disposizioni antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 27 novembre 2007, n.231, è allegato al decreto legislativo 27 novembre 2007, n.231. Si ricorda che sul sito della Ragioneria Generale dello Stato è disponibile la funzione di ricerca delle sedi.