Coronavirus: arriva l’attesa moratoria per finanziamenti e prestiti.
Accogliamo positivamente la moratoria Covid-19 per il credito ai consumatori, pubblicata da Assofin, che darà ossigeno a molte famiglie, permettendo loro la sospensione di prestiti e finanziamenti superiori a 1.000 Euro.
Un importante passo avanti, che scaturisce da un lavoro costruttivo, fatto di proposte, confronto e collaborazione.
Le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà derivanti dai disagi causati dall’attuale pandemia, potranno usufruire, facendone espressa richiesta, della sospensione del pagamento delle rate di prestiti e finanziamenti.
Chi sono i beneficiari:
I titolari di contratti di credito ai consumatori che, come effetto dell’emergenza Covid-19, a partire da una data successiva al 21 febbraio 2020 e sino alla data ultima del 30 giugno 2020, indicata dall’EBA nelle sue Linee Guida del 2 aprile 2020, si trovino in una situazione di temporanea difficoltà economica dovuta a:
1. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
2. Cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all’articolo 409, numero 3, del codice di procedura civile (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
3. Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
4. I lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Tale riduzione dovrà essere autocertificata con le modalità previste dalla legge.
5. Gli eredi che presentino le caratteristiche dianzi elencate di soggetti deceduti che avessero stipulato contratti non assistiti da polizza di protezione del credito, che preveda il pagamento di un indennizzo pari al capitale residuo.
La sospensione deve essere espressamente richiesta dai possibili beneficiari e concessa dagli intermediari una volta verificata la presenza di una delle condizioni appena illustrate.
La sospensione può avere durata fino a sei mesi. In accordo con il cliente possono essere previste durate inferiori.
Finanziamenti oggetto della sospensione.
Si può chiedere la sospensione del pagamento della rate dei finanziamenti di importo superiore a 1.000 euro (importo finanziato) e durata originaria superiore a sei mesi, concessi da banche e intermediari finanziari a favore di consumatori e stipulati fino al momento in cui verrà lanciata la moratoria.
La sospensione può essere richiesta per finanziamenti per i quali alla data del 21 febbraio 2020 non risultassero ritardi di pagamento tali da comportare la necessità di qualificare le relative posizioni in default o forborne, ovvero per i quali non fosse intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso.
Le operazioni di CQS possono essere incluse nel perimetro di applicazione della sospensione, solo nel caso in cui l’ATC accetti e quindi risulti giuridicamente obbligata a recuperare le rate temporaneamente sospese, comprensive degli interessi maturati nel periodo di sospensione, mediante:
a) il loro accodamento a partire dalla fine piano di ammortamento contrattuale originario;
b) ovvero tramite eventuali trattenute da effettuarsi, anche nel corso dell’ammortamento del prestito, in via aggiuntiva rispetto a quelle già dovute ai fini del rimborso dello stesso, nel rispetto, tuttavia, dei limiti di importo e di coesistenza con altre trattenute previsti dalla legge;
c) che le compagnie accettino che le polizze assicurative che assistono il credito (rischio vita ed impiego) abbiano validità anche oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese.