Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici per tutte le casalinghe: ecco le novità

Il termine di pagamento scade il 31.01.2019

Dal 2001 vige in Italia l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni per tutte le casalinghe (e anche per gli uomini casalinghi) di età compresa tra i 18 e i 67 anni, che prestano lavoro domestico rivolto alla cura della famiglia in modo abituale, esclusivo e non retribuito. Anche i pensionati, sia uomini che donne, sono obbligati a versare tale assicurazione. Il premio deve essere corrisposto entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno all’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro). Chi possiede un reddito personale o familiare basso è assicurato in modo gratuito.

L’obbligo di pagamento sussiste per tutte le casalinghe/i (donne e uomini) fino all’età di 67 anni (prima 65 anni). Il premio annuo ammonta a 24 euro, ma per il momento vanno versati soltanto 12,91 euro (le modalità per il versamento della differenza devono essere ancora fissate per decreto). È stata abbassata la percentuale di invalidità dalla quale diventa operativa la copertura, che passa dal 27% al 16%. Per un’invalidità permanente fra il 6% e il 15% è prevista una prestazione una tantum di 300 euro.

Il pagamento del premio assicurativo di 12,91 euro può essere effettuato direttamente attraverso il sito dell’INAIL (https://www.inail.it) oppure attraverso il sistema “pagoPA”, presso gli sportelli bancari, presso gli uffici postali e presso i tabaccai aderenti a questo sistema.

Se, a causa di un infortunio domestico, viene accertata un’invalidità permanente al lavoro pari o superiore al 16%, l’interessato ha diritto ad una rendita vitalizia mensile. Questa, a seconda del grado d’invalidità, oscilla tra i 186,18 e i 1.292,90 euro. Per gli incidenti domestici che causino la morte dell’assicurato, viene corrisposta ai superstiti aventi diritto, una rendita mensile, la quale viene calcolata con gli stessi criteri della pensione d’invalidità. Per un tale evento viene anche corrisposto un assegno per i costi del funerale. Vi è inoltre un fondo per le vittime, chiamato anche “gravi infortuni”. Questo prevede per i superstiti due forme di aiuto: un’anticipazione della rendita pari a tre mensilità della rendita annua, come anche una prestazione “una tantum”, il cui importo è determinato in funzione del numero dei superstiti e che può variare tra i 4.000 e i 17.800 euro.

Ulteriori informazioni si possono reperire sul sito dell’INAIL, presso il Contact Center dell’INAIL al numero 06.6001, presso le sedi INAIL oppure presso i patronati.