Energia, i diritti dei consumatori dopo i provvedimenti dell’Autorità Antitrust adottati nei confronti di Eni, Enel, Hera, A2A, Edison, Acea ed Engie.
I consumatori interessati dai provvedimenti Antitrust sono i clienti del mercato libero delle 11 società, sia della luce che del gas, che hanno ricevuto una lettera dopo il 1° maggio 2022, purché non spedita prima del 20 aprile 2022, in cui si comunicava una modifica del prezzo, anche se si sosteneva nella lettera che non era una modifica unilaterale del contratto.
Era secondo le compagnie: un rinnovo delle condizioni economiche giunte a naturale scadenza; una mera proposta di aggiornamento dei corrispettivi giunti a naturale scadenza contrattuale con le modalità e i tempi previsti dal contratto sottoscritto dal cliente.
Uniche eccezioni possibili, sono le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche già predeterminate e concordate tra le parti, ossia i clienti che hanno avuta una variazione del prezzo che però era specificamente e puntualmente individuata nel contratto iniziale e, quindi, espressamente già conosciuta e accettata dal consumatore fin dall’inizio del rapporto contrattuale, ad esempio per chi aveva un contratto a prezzo variabile in cui l’aumento non dipende da una modifica del contratto, ad esempio da una modifica dello spread, ma da un rialzo nei mercati all’ingrosso dell’indice di riferimento a cui si era da sempre agganciati (ad esempio il TTF per il gas o il Pun per la luce), oppure perché è scaduto lo sconto che valeva solo per un anno e il nuovo prezzo era già indicato fin dall’origine del rapporto.
In teoria l’Antitrust ha ordinato a queste compagnie, di presentare memorie scritte, di sospendere provvisoriamente “ogni attività diretta a comunicare e ad applicare la variazione o il rinnovo delle condizioni economiche dei contratti in scadenza, confermando, fino al 30 aprile 2023, le condizioni di fornitura precedentemente applicate, comunicando individualmente ai consumatori interessati dalle predette comunicazioni, e con la medesima forma, l’applicazione delle precedenti condizioni di fornitura, ovvero, nel caso in cui i termini di perfezionamento delle nuove comunicazioni non siano ancora scaduti, l’inefficacia delle modifiche proposte, di comunicare “individualmente e con la medesima forma ai consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso a seguito della comunicazione delle nuove condizioni economiche inviata prima del 10 agosto o di rinnovo delle condizioni economiche inviata successivamente a tale data, la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche “.
Probabilmente le compagnie faranno ricorso entro 60 giorni al Tar del Lazio chiedendo la sospensiva del provvedimento Antitrust e aspetteranno il pronunciamento del Tar prima di procedere.
I clienti delle 11 società, secondo quanto stabilito dall’Antitrust, hanno diritto:
A) all’applicazione delle precedenti condizioni di fornitura, quindi farsi riapplicare il vecchio prezzo;
B) se nel frattempo avevano esercitato il diritto di recesso per via delle nuove condizioni peggiorative, ossia cambiato fornitore, hanno la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche, ossia di tornare dal vecchio fornitore con il vecchio contratto e il vecchio prezzo.
Nel caso A dovrebbero, in teoria, essere le compagnie stesse ad applicare fino al 30 aprile 2023 le condizioni di fornitura precedenti, nel caso B è una facoltà del consumatore farlo e quindi dovrà essere comunque lui a inoltrare apposita richiesta.
Il consumatore deve inoltrare formale reclamo sia per il caso A che per il caso B, chiedendo, rispettivamente:
A) al suo venditore il ripristino delle precedenti condizioni di fornitura;
B) nel caso abbia nel frattempo cambiato venditore per via degli aumenti, può inoltrare reclamo al vecchio fornitore, chiedendo di tornare loro cliente, ai prezzi vecchi.
Il reclamo deve essere fatto per iscritto e va inviato non alla sede legale della società ma al recapito appositamente indicato dal venditore in bolletta per i reclami.
Deve contenere:
i dati identificativi del cliente (nome, cognome, indirizzo postale o e-mail, anche non Pec);
il servizio (elettrico, del gas o entrambi) al quale il reclamo è riferito;
il codice cliente
il codice identificativo del punto fisico di consegna dell’energia elettrica (POD) o del gas naturale (PDR), che si trovano indicati sulle bollette.
Il venditore deve rispondere entro 30 giorni solari dal giorno in cui il venditore ha ricevuto il reclamo scritto. Se il venditore risponde dopo più di 30 giorni solari, deve liquidare al cliente, nella prima bolletta utile, un indennizzo automatico pari a
25 € se la risposta arriva entro 80 giorni
50 € se arriva tra gli 80 e i 120 giorni
75 € se arriva dopo più di 120 giorni.
Gli interessati se verrà stabilito che hanno avuto un aumento illegittimo avranno diritto alla restituzione di quanto indebitamente percepito dal venditore o a un eventuale indennizzo per violazione della Carta dei servizi.