Ecobonus 110%, cosa e quanto si può detrarre dagli interventi?

Il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha istituito l’Ecobonus al 110%  per i lavori eseguiti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 su condomini o  singole unità abitative destinate ad abitazione principale.

I costi degli interventi potranno essere utilizzati come detrazioni fiscale ripartita in 5 anni (e non in 10 anni come previsto per gli altri interventi di risparmio energetico o di ristrutturazione) oppure come sconto in fattura con cessione del credito alla ditta che ha eseguito i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.

Quali sono nello specifico gli interventi  previsti dalla normativa che consentono di godere dell’ecobonus 110%?

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito; interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione.

Tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari…), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti.