POS OBBLIGATORIO
Nessuna sanzione per professionisti, artigiani e commercianti che non accettano pagamenti con POS: il rimando all’articolo 693 del Codice Penale ha sollevato dubbi di incostituzionalità e il Consiglio di Stato ha rimandato al mittente il decreto del MISE.
Nuovo capitolo nella vicenda del POS obbligatorio per professionisti, artigiani e commercianti: un obbligo per il cui divieto non sono previste sanzioni e che, pertanto, si è trasformato per molti in una facoltà.
Eppure, accettare pagamenti con bancomat è e resta obbligatorio seppure non siano state definite, e ormai dal 2015 ad oggi, le sanzioni previste in caso di violazione.
A dicembre si era parlato di una possibile introduzione con la Legge di Bilancio 2018, ma così non è stato. Pertanto il MISE, secondo quanto previsto dall’articolo 15 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come modificato dalla legge n. 208/2015 ha predisposto il decreto sulla disciplina sanzionatoria per violazioni all’obbligo di POS.
Non una nuova sanzione bensì un rimando a quanto previsto dall’articolo 693 del Codice Penale: non accettare pagamenti con carta di credito o banca sarebbe, in sostanza, come evitare di accettare monete aventi corso legale in Italia, con l’applicazione di una sanzione amministrativa di 30 euro per ciascuna transazione vietata.
Rimando che, tuttavia, ha sollevato nel Consiglio di Stato dubbi di incostituzionalità, espressi nel parere n. 1104/2018 del 23 aprile 2018.
Lo schema del regolamento MISE in merito alle modalità, termini e importi delle sanzioni amministrative in caso di mancata accettazione dei pagamenti con POS è stato rimandato al mittente, con parere negativo da parte dei Giudici di Palazzo Spada.
A disporre l’emanazione di un decreto ad hoc sulle sanzioni per professionisti, artigiani e commercianti in caso di mancata accettazione dei pagamenti con bancomat, carte di credito e debito è il decreto legge n. 179/2012 a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.
Il MISE, tenuto all’emanazione del decreto attuativo con sanzioni e casi di applicazione, ha cercato di risolvere il tutto prevedendo l’applicazione della sanzione amministrativa di 30 euro in caso di mancata installazione del POS, rimandando a quanto previsto dall’articolo 693 del Codice Penale.
Rimando incostituzionale per il Consiglio di Stato: “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” ed è inoltre lo stesso articolo 15, comma 4 del decreto legge n. 179/2012 a sollevare dubbi sulla costituzionalità delle disposizioni contenute.
L’articolo 23 della Costituzione prevede infatti che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”: quindi, nonostante l’importanza di contribuire alla lotta all’evasione e al contrasto al riciclaggio del contante non si può e non si deve mettere in secondo piano il rispetto formale e sostanziale dei principi dell’ordinamento giuridico.
Sono due le criticità all’interno dello schema del decreto MISE:
- il DL 179/2012 non fissa importi e modalità di applicazione delle sanzioni, in quanto l’articolo 15, comma 14 non è “rispettoso del principio costituzionale della riserva di legge, in quando carente di qualsiasi criterio direttivo, sostanziale e procedurale”
- in secondo luogo, secondo il Consiglio di Stato, la stessa violazione del principio di riserva di legge riguarda il rimando alla sanzione di 30 euro prevista dall’arti. 693 del Codice Penale.
Questione che lo stesso Ministero, nella relazione trasmessa a Palazzo Spada, aveva già sottolineato: mancano criteri direttivi all’interno della legge che ha introdotto l’obbligo di POS e l’obbligo di installazione, così come di accettare i pagamenti con bancomat e carte rischia di esser visto sempre più come una norma facile da raggirare.
Spetterà al MISE, ora, presentare una relazione al Consiglio di Stato, con le possibili soluzioni per superare i rischi di incostituzionalità.