Dal 1° marzo la prescrizione è di 2 anni invece che 5.
Molti sono stati i casi trattati dalla nostra Associazione di consumatori destinatari di salate fatture di conguaglio per la fornitura di energia elettrica o del gas. Fino al primo marzo il periodo di prescrizione entro il quale le società elettriche potevano richiedere il pagamento di tali conguagli era di 5 anni.
Per le fatture di energia elettrica con scadenza successiva al 1° marzo di quest’anno, nel caso di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori oppure nel caso di fatturazione di conguagli, per la mancata disponibilità di dati effettivi di consumo per un periodo particolarmente rilevante, il cliente potrà ora eccepire la prescrizione breve di 2 anni (invece appunto che 5) e pagare solo gli ultimi 24 mesi fatturati. I venditori dovranno informare i loro clienti di tale diritto almeno dieci giorni prima della scadenza dei termini di pagamento delle fatture inviate.
La novità era già stata prevista nella legge di bilancio 2018, emanata a fine dicembre scorso. In questi giorni ARERA (l’Autorità per l’energia) ha comunicato di aver dato attuazione a tale novità normativa con la delibera 97/2018/R/com.
Inoltre – informa ARERA – che, nel caso di ritardo di conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, dovuti al fatto che il venditore, pur disponendo tempestivamente dei dati di misura, ometta per lunghi periodi di tempo di utilizzarli ai fini della fatturazione, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore e qualora l’Antitrust (AGCM) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest’ultimo. Il cliente avrà inoltre il diritto di ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il procedimento dell’AGCM si concluda con l’accertamento di una violazione.
I motivi più diffusi che hanno dato origine negli ultimi anni all’invio di maxi-bollette ai clienti sono riconducibili essenzialmente ai seguenti fatti: rilevanti ritardi nella fatturazione di periodo da parte dei venditori (cd blocco della fatturazione), in genere per proprie carenze organizzative; il ritardo nell’effettuare i conguagli da parte dei venditori (cd. ritardo nel conguaglio); rettifiche dei dati di misura precedentemente forniti dal distributore e utilizzati per la fatturazione; perduranti, mancate letture del contatore da parte dei distributori (laddove non sia presente però una responsabilità del cliente finale).
Per quanto riguarda il conteggio della prescrizione, la delibera ARERA precisa che la prescrizione decorra dal termine entro cui il venditore è tenuto ad emettere il documento di fatturazione:
– per i contratti di fornitura del mercato libero, il termine deve essere indicato nel contratto, ovvero, in mancanza di tale indicazione, 45 giorni a partire dall’ultimo giorno di consumo addebitato in fattura;
– per i regimi di tutela, 45 giorni a partire dall’ultimo giorno di consumo addebitato in fattura.
La legge di bilancio 2018 ha previsto la prescrizione breve anche per le bollette del settore gas (per scadenze successive al 1° gennaio 2019) e anche per quelle del settore idrico (per scadenze successive al 1° gennaio 2020). Quindi per la fatturazione del gas e dell’acqua continuerà a valere la prescrizione di 5 anni fino a tali date. Poi anche per il gas e l’acqua la prescrizione scenderà a due anni.