730 PRECOMPILATO “Semplificazioni Fiscali”

Promessa non mantenuta

730 PRECOMPILATO: SOLO ERRORI, O ISTITUZIONE NUOVA SURRETTIZIA TASSA DI TRANQUILLITA’?

 

 

Il D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 (cd. Decreto “Semplificazioni fiscali”), ha introdotto, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi Modello 730 precompilato, che è resa disponibile in via telematica, entro il 15 aprile di ogni anno, ai soggetti titolari di lavoro dipendente e assimilati. I contribuenti possono accedere al modello 730 precompilato direttamente, attraverso il sito internet dell’Agenzia delle entrate, in altre parole, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale o tramite un intermediario (Caf e professionisti abilitati).

In concreto i contribuenti devono essere in grado di avere le necessarie capacità per registrarsi e quindi accedere nel sito dell’Agenzia delle Entrate in maniera autonoma, in alternativa possono conferire delega a un intermediario abilitato.

La dichiarazione precompilata può essere accettata senza modifiche, o modificata, o integrata con ulteriori dati. A seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione, direttamente o tramite i soggetti di cui sopra, è previsto un diverso iter dei controlli, documentali, nonché un diverso livello di responsabilità per Caf e professionisti abilitati che appongono il visto di conformità sul modello 730.

Molti utenti hanno potuto verificare che nella dichiarazione mancavano dei dati che l’agenzia delle Entrate avrebbe invece potuto e dovuto inserire, come ad esempio il reddito derivante da pensione e i dati relativi agli interessi passivi del mutuo.

Altro e più grave problema riconosciuto anche dai tecnici delle entrate, riguarda il contribuente che ha più di una Certificazione Unica (CU2015, ossia il nuovo CUD) perché ha avuto nel 2014 più sostituti d’imposta, in tal caso il 730 precompilato non funziona: c’è un errore nel sistema che non permette il calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente. La stessa Agenzia delle Entrate, ha spiegato che in questi casi è necessario intervenire manualmente per inserire i dati corretti. In tale ipotesi, infatti, quando il contribuente accede nel proprio 730/2015 precompilato, vede apparire il seguente messaggio:

«Nel tuo 730 precompilato, non sono riportati i giorni di lavoro dipendente o di pensione, quindi l’esito (debito o credito) non tiene conto delle relative detrazioni». Il problema è che alla presenza di più Certificazioni Uniche il sistema non riesce a calcolare i giorni di lavoro nell’anno (perché sommando le diverse certificazioni, sono più di 365), e le detrazioni che spettano di conseguenza. Il contribuente deve pertanto inserire manualmente le detrazioni spettanti, con relativo saldo d’imposta.

Sottrarre tali oneri deducibili che potrebbe scoraggiare – secondo un recente studio della Fondazione dei Commercialisti- circa 6 milioni di contribuenti a esercitare il diritto a dichiarare oneri detraibili e a percepire le detrazioni spettanti attraverso la presentazione del modello 730 per un totale pari a circa 1,5 miliardi di euro.

Senza contare l’assurda responsabilità fiscale degli intermediari, che potrebbero essere perseguiti dall’Agenzia delle Entrate per dati fiscali non corretti, anche se non sono stati loro a inserirli in dichiarazione ma lo stesso fisco.

L’operazione 730 a Casa rischia di trasformarsi in un percorso ad ostacoli.

 

Altro caso che si sta verificando è relativo alla gestione degli oneri detraibili, predisposti dall’Agenzia delle Entrate in maniera errata. In tal caso l’onere indicato erroneamente va corretto, altrimenti, la dichiarazione può essere considerata infedele, nonostante, il dato sia fornito dalla stessa Agenzia, quindi il contribuente potrebbe pagare per un errore non suo.

Modificando il modello predisposto da Agenzia Entrate si perderà il “diritto” a non subire controlli.

Le conseguenze dell’obbligo di integrare/modificare la dichiarazione sono sostanzialmente:

 

  • il contribuente, che deve modificare la dichiarazione, anche per errore NON PROPRIO, non potendo preferire l’accettazione senza modifiche del 730 Precompilato, sarà soggetto ai controlli documentali;
  • il contribuente che, deve integrare la dichiarazione, a causa di dati incompleti NON PER PROPRIA NEGLIGENZA, sarà ugualmente soggetto ai controlli documentali;
  • nel caso in cui il contribuente senta l’esigenza di rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato per modificare/integrare la dichiarazione, potrebbe dover sborsare una cifra, in genere variabile dai 30 ai 100 euro, per la modifica/integrazione della dichiarazione stessa, dovendo l’intermediario apporre il visto di conformità sui dati indicati e assumere quindi il rischio di sanzione da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

 

Da ultimo è il caso di ricordare che fino allo scorso anno si poteva presentare il 730 – precompilato dal contribuente – al CAF/Professionista e ottenere l’invio all’Agenzia delle Entrate in maniera gratuita poiché la responsabilità dei dati indicati restava in capo al contribuente.

Mentre la tanto decantata promessa dell’esecutivo, di non effettuare i controlli nei confronti dei contribuenti che “accetteranno” il modello come predisposto dall’Agenzia delle Entrate, si tramuta in una sorta di “tassa per la tranquillità”. Infatti, il contribuente paga più di quanto dovuto e lo stato “contento” non controlla, in barba all’art. 53 della costituzione che dichiara: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Il fisco e la sacrosanta lotta a evasione ed elusione fiscale, il rispetto dello Statuto dei Diritti del Contribuente, sempre più derogato da agenzie fiscali che trattano i cittadini come sudditi da gabellare privi di diritti peggiori che nel Medio-Evo, è materia troppo delicata per essere trattata con tale evidente superficialità ed affidata a dilettantismo, arroganza, improvvisazione.