Trasferire il conto corrente bancario.
Da qualche settimana è entrato in vigore il decreto legge 24 gennaio 2015, n.3, che, tra le altre cose, ha recepito la direttiva sui conti correnti 2014/92/UE del 23 luglio 2014. La direttiva disciplina la cosiddetta portabilità dei conti correnti fra banche e, stabilisce un termine massimo di 13 giorni, entro il quale le banche interessate devono provvedere al trasferimento di un conto, in seguito alla richiesta del cliente. Se la banca non adempie entro tale termine, scatta l’obbligo di risarcire il cliente “in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto al momento della richiesta di trasferimento” (così l’art.2, comma 2 del decreto legge). Sempre il decreto (comma 3) prevede, inoltre, che in caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento unitamente alla richiesta di trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e di ulteriori servizi e strumenti a esso collegati, la portabilità si conclude senza ulteriori oneri e spese per il consumatore.
Il decreto prevede inoltre che il trasferimento non debba comportare né oneri, né spese a carico del cliente.
- Il cliente richiede alla nuova banca l’apertura del nuovo conto, a seguito di un’autorizzazione rilasciata dal cliente stesso alla banca;
- La nuova banca trasmette l’autorizzazione e la richiesta di trasferimento del conto alla vecchia banca;
- La vecchia banca provvede a trasferire tutti i bonifici in entrata, gli ordini permanenti e gli addebiti diretti da trasferire sul nuovo conto, nonché a trasferire l’eventuale saldo positivo del conto in essere sul conto di pagamento presso la nuova banca, alla data indicata dal consumatore;
- La vecchia banca provvede a chiudere il conto di pagamento detenuto presso la stessa, alla data indicata dal consumatore.
Il tutto deve avvenire entro tempi certi, al massimo come già detto, 13 giorni.