RINNOVO AUTOMATICO DI UN CONTRATTO.

È lecito il rinnovo automatico di un abbonamento alla scadenza senza il nostro consenso? Parliamo del tacito rinnovo in tutti quei servizi come l’abbonamento alla pay-tv, alle piattaforme streaming, alla palestra e le polizze assicurative che giunti alla naturale scadenza vengono rinnovati automaticamente per lo stesso periodo di tempo.

In alcuni casi si tratta di un’opzione comoda grazie alla quale non rischiamo di dimenticare una scadenza importante e ritrovarci senza un servizio per noi essenziale, in altri però può essere visto come un sopruso.

Se il contratto prevede il rinnovo automatico, gli obblighi delle parti si protraggono di anno in anno, a tempo indeterminato, salvo che una delle parti non formalizzi la disdetta. Il problema è che la maggior parte di noi quando firma qualcosa, non sempre presta la dovuta attenzione e si accorge delle condizioni soltanto quando arriva il momento di pagare.

Di per sé, dunque, il rinnovo automatico non è illecito ma sono necessarie alcune condizioni.

Secondo il Codice civile, chi predispone moduli e formulari prestampati deve rendere evidenti le previsioni contrattuali a chi sottoscrive il contratto, richiedendo una seconda firma nella parte finale dove devono essere elencate tutte le clausole vessatorie disseminate nel contratto. In questo modo, il consumatore che si trova davanti un contratto prestampato viene messo nella condizione di prestare maggiore attenzione alle clausole per lui più svantaggiose (le così dette clausole vessatorie che rischiano di creare uno squilibrio tra le parti).

Anche le proroghe e i rinnovi taciti sono considerate clausole vessatorie e per questo prevedono la seconda firma: se questa non c’è la clausola è illegittima.

Ma anche se la clausola è stata sottoscritta due volte potrebbe essere vessatoria nel caso in cui il termine per la disdetta è troppo anticipato. È bene chiarire quando il termine si giudica “troppo anticipato”: in un contratto annuale, ad esempio per la pay tv, la richiesta di disdetta con sei mesi di anticipo è esagerato; in un contratto decennale (ad esempio quello per la manutenzione dell’ascensore), il termine di 6 mesi per la disdetta non sarebbe considerato eccessivo.

Per la vostra sicurezza fate sempre verificare il contratto.