Dl proroghe, cade il vincolo del 50% per lo Smart working.
Cade il vincolo del 50% per lo Smart working nella Pubblica amministrazione, viene spostato al 31 dicembre il termine per rinnovare i documenti scaduti, ma non c’è il provvedimento sulla sospensione della riscossione delle cartelle esattoriali, che dovrebbe facilmente arrivare questa settimana. Questi in sintesi i provvedimenti del decreto Proroghe, approvato dal Consiglio dei ministri il 29 aprile, che aggiorna una serie di sospensioni prese durante la prima fase dell’emergenza sanitaria. Ecco le novità principali.
Ancora al lavoro agile nella Pubblica amministrazione secondo le modalità utilizzate fino a oggi e fino al 31 dicembre 2021, ma viene eliminato il vincolo di rispettare la percentuale minima del 50 % del personale. Il lavoro agile potrà inoltre essere praticato “a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza e nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
Documenti di identità e permessi di soggiorno
Prorogato fino al 30 settembre 2021 il termine di validità dei documenti di identità che scadevano entro il 31 gennaio 2020. Anche la validità dei permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile è prorogata al 31 luglio 2021.
Patenti di guida e revisioni
Chi ha presentato nel 2020 la domanda per sostenere l’esame di guida, avrà ancora un anno a partire da quella data per sostenere la prova teorica. Il decreto estende da sei mesi a un anno il termine. Inoltre, fino al 31 dicembre 2021 anche la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi potrà essere effettuata anche dagli ispettori autorizzati, fino al 31 dicembre 2021.
Patenti scadute, restano le vecchie regole
Per quanto riguarda le patenti di guida scadute, sono confermate le scadenze già indicate dal ministero dei Trasporti . Per circolare in Italia, le patenti di guida italiane con scadenza tra 31 gennaio 2020 e 29 dicembre 2020 sono valide fino al 29 ottobre 2021 (novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, attualmente fissata al 31 luglio 2021). Quelle scadute tra il 30 dicembre 2020 e il 30 giugno 2021 sono valide fino a 10 mesi dopo la scadenza normale. Infine, le patenti scadute tra 1 e 31 luglio 2021 sono valide fino al 29 ottobre 2021 (novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, attualmente fissata al 31 luglio 2021).
Interventi edilizi per spiagge e parchi
Il decreto rinnova, fino al 31 dicembre 2021, il regime autorizzatorio semplificato introdotto nell’art. 264 del decreto-legge n. 34 del 2020 per i piccoli interventi edilizi provvisori funzionali ad evitare la diffusione del Covid-19 in luoghi come spiagge, piscine, parchi (per esempio capanni per riporre sdraio e ombrelloni, bagni chimici, etc.).
Esami di abilitazione
Slitta il termine per riprendere gli esami di abilitazione secondo le vecchie modalità, per alcune categorie. Fino al 31 dicembre 2021 si prevede la possibilità di svolgere con modalità semplificate da remoto gli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati (esperti di radioprotezione e medici competenti per la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro) e dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro.
Licenze premio e domiciliari
Prorogata la durata delle licenze premio che possono essere concesse ai condannati ammessi al regime di semilibertà, superiore a quella di 45 giorni, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi. Inoltre, viene prorogata la possibilità di concedere permessi premio, anche in deroga ai limiti temporali ordinariamente previsti, in favore di detenuti condannati per reati diversi da quelli di maggior allarme sociale, i quali abbiano già fruito di permesso premio o siano stati già ammessi al lavoro all’esterno, all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno. Prosegue anche la possibilità di detenzione domiciliare per i detenuti condannati per reati diversi da quelli di maggior allarme sociale, e con pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena e la cui condotta carceraria non sia stata oggetto di rilievi disciplinari.